La Legge di Bilancio 2018 introduce un importante punto di svolta relativamente agli adempimenti amministrativi e contabili. Entrando più nello specifico, all’art. 1 comma 909 – L. 205/2017, si legge: “ Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio (…)”.
Ciò significa che viene sancita l’entrata in vigore della fatturazione elettronica tra privati, relativamente a determinati beni e servizi.
Maggiori dettagli su questa importante novità sono forniti dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 e la Circolare 8/E/2018.
Lo scorso 1 luglio 2018 sarebbe dovuto scattare l’obbligo di fattura elettronica relativamente alle «cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori» da parte dei gestori di tali servizi, nei confronti di professionisti a partita IVA e aziende interessati a usufruire di detrazioni e deduzioni fiscali, e per «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica».
In realtà, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 del D.L. 28 giugno 2018, n. 79, l’introduzione della fattura elettronica relativa ai carburanti subisce una proroga ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, come per tutti gli altri ambiti per i quali è stato stabilito tale vincolo, ma il 1° luglio ha comunque segnato l’obbligo dell’utilizzo esclusivo dei pagamenti tracciabili per i rifornimenti di professionisti e società, intenzionati a detrarre IVA e dedurre i costi del carburante.
Una volta chiarito il quadro normativo è necessario capire come funzioni concretamente la fattura elettronica tra privati.
L’Agenzia delle Entrate ha creato un portale web attraverso il quale è possibile godere gratuitamente dei servizi correlati alla fattura elettronica, quali:
Per accedere ai servizi offerti dal portale web sono necessarie le credenziali Spid, Cns, Entratel o Fisconline.
Nel 2014, con l’introduzione della fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni, è stato creato il “Sistema di Interscambio”. Si tratta di un sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate, che si occupa della trasmissione e del controllo delle fatture.
Il SdI verifica la validità delle fatture in transito e, in caso di correttezza, invia entro 5 giorni una ricevuta di consegna al mittente, grazie alla quale si considera “emessa” la fattura in oggetto.
La fatturazione elettronica tra privati è obbligatoria? Ci sono soggetti che sono esenti da questa procedura?
Riprendendo la normativa, sappiamo che l’obbligo di emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio è relativo a cessione di beni e prestazione di servizi tra soggetti residenti e stabiliti.
La Fondazione nazionale dei Commerciali (FNC) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), nell’aprile 2018 hanno redatto un documento “I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista”, che recita così: “l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica tra privati non elimina del tutto l’utilizzo delle fatture analogiche pertanto continueranno a coesistere fattispecie diverse che imporranno alternativamente l’emissione della fattura elettronica o di fattura analogica a seconda delle casistiche”.
Da ciò si deduce che ci siano soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica, che sono: