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Fattura elettronica tra privati: gli obblighi della nuova normativa

28 Novembre 2019  |  7 Minuti di lettura

Fatturazione elettronica tra privati: riferimenti legislativi

La Legge di Bilancio 2018 introduce un importante punto di svolta relativamente agli adempimenti amministrativi e contabili. Entrando più nello specifico, all’art. 1 comma 909 – L. 205/2017, si legge: “ Al fine di razionalizzare il  procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le  prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati  nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture  elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio (…)”.

Ciò significa che viene sancita l’entrata in vigore della fatturazione elettronica tra privati, relativamente a determinati beni e servizi.

Maggiori dettagli su questa importante novità sono forniti dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 e la Circolare 8/E/2018.

Fatturazione elettronica tra privati: distributori di carburanti e subappaltatori come apripista al cambiamento

Lo scorso 1 luglio 2018 sarebbe dovuto scattare l’obbligo di fattura elettronica relativamente alle «cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori» da parte dei gestori di tali servizi, nei confronti di professionisti a partita IVA e aziende interessati a usufruire di detrazioni e deduzioni fiscali, e per «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica».

In realtà, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 del D.L. 28 giugno 2018, n. 79, l’introduzione della fattura elettronica relativa ai carburanti subisce una proroga ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, come per tutti gli altri ambiti per i quali è stato stabilito tale vincolo, ma il 1° luglio ha comunque segnato l’obbligo dell’utilizzo esclusivo dei pagamenti tracciabili per i rifornimenti di professionisti e società, intenzionati a detrarre IVA e dedurre i costi del carburante.

Fatturazione elettronica tra privati: come funziona?

Una volta chiarito il quadro normativo è necessario capire come funzioni concretamente la fattura elettronica tra privati.

L’Agenzia delle Entrate ha creato un portale web attraverso il quale è possibile godere gratuitamente dei servizi correlati alla fattura elettronica, quali:

  • Registrazione modalità di ricezione delle fatture elettroniche
  • Generazione di fatture elettroniche (in formato XML – eXtendible Markup Language)
  • Trasmissione di fatture elettroniche (tramite il Sistema di Interscambio)
  • Conservazione di fatture elettroniche
  • Generazione QR Code (biglietto da visita digitale che riporta i dati della propria partita IVA)
  • Funzionalità di supporto (personalizza la fattura, controlla fattura, sigillo fattura, visualizza PDF della fattura, accredita il canale)

Per accedere ai servizi offerti dal portale web sono necessarie le credenziali Spid, Cns, Entratel o Fisconline.

Modalità di invio fattura elettronica: il Sistema di Interscambio

Nel 2014, con l’introduzione della fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni, è stato creato il “Sistema di Interscambio”. Si tratta di un sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate, che si occupa della trasmissione e del controllo delle fatture.

Il SdI verifica la validità delle fatture in transito e, in caso di correttezza, invia entro 5 giorni una ricevuta di consegna al mittente, grazie alla quale si considera “emessa” la fattura in oggetto.

Fatturazione elettronica tra privati: soggetti obbligati e non

La fatturazione elettronica tra privati è obbligatoria? Ci sono soggetti che sono esenti da questa procedura?

Riprendendo la normativa, sappiamo che l’obbligo di emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio è relativo a cessione di beni e prestazione di servizi tra soggetti residenti e stabiliti.

La Fondazione nazionale dei Commerciali (FNC) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), nell’aprile 2018 hanno redatto un documento “I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista”, che recita così: “l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica tra privati non elimina del tutto l’utilizzo delle fatture analogiche pertanto continueranno a coesistere fattispecie diverse che imporranno alternativamente l’emissione della fattura elettronica o di fattura analogica a seconda delle casistiche”.

Da ciò si deduce che ci siano soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica, che sono:

  • coloro che applicano il regime forfettario,
  • coloro che applicano il regime di vantaggio,
  • coloro che applicano il regime speciale degli agricoltori
  • coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti

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